Il certificato di agibilità è un documento tramite il quale si attesta che un immobile, a seguito dell’edificazione o di determinati interventi, possegga le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente e che sia stato realizzato secondo quanto indicato nel progetto.
Quando viene emesso il certificato di agibilità
Il certificato di agibilità è obbligatorio per legge e viene redatto per: tutte le nuove costruzioni; in caso di ricostruzione o sopraelevazione di un immobile già esistente, siano esse totali o parziali; ogni tipo di intervento che possa modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità ed efficienza energetica dell’immobile.
Vendere e affittare casa
Dato l’obbligo di legge, questo documento è fondamentale quando si sceglie di dare in locazione o vendere un immobile, tanto che il suo mancato possesso può invalidare il procedimento. Il locatore o il possibile acquirente nel caso in cui l’immobile non possieda i requisiti di agibilità può richiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e, se è stata corrisposta, la restituzione della caparra.
Qualora invece l’immobile avesse i requisiti necessari, ma il venditore risultasse comunque sprovvisto del certificato di agibilità, l’acquirente potrebbe richiedere una diminuzione del prezzo d’acquisto e un risarcimento del danno, commisurato al calo del valore dell’immobile in seguito all’assenza di tale documento. Il notaio, e l’agente immobiliare in caso di compravendita tramite agenzia, devono assicurarsi della presenza di questo documento e in caso di mancanza dello stesso possono essere considerati corresponsabili.
Agibilità e abitabilità: facciamo chiarezza
Specifichiamolo immediatamente: oggi non esiste più la differenza fra questi due termini e l’unico documento necessario è il certificato agibilità.
Prima del 2013, invece, esistevano due documenti differenti: ilcertificato di abitabilità, che era dedicato a immobili per uso abitativo, e il certificato di agibilità, dedicato invece agli immobili non residenziali. Nel 2013 è stata introdotta la Segnalazione Certificata di Agibilità SCA e da allora i due concetti sono stati riuniti sotto il nome di certificato di agibilità.
Un viaggio nel tempo: dal 1934 al 1967
L’obbligo di legge per questo tipo di documentazione affonda le sue radici nel 1934, quando attraverso il Regio Decreto n° 1265 si richiedeva a ogni podestà – quello che oggi chiamiamo sindaco – di autorizzare le costruzioni secondo i criteri di salubrità e igiene.
Nel 1967 fu introdotta la Legge n° 765 del 1967, nota come Legge Ponte, dove per la prima volta appare la dicitura “dichiarazione di abitabilità o di agibilità”.
Come recuperare il certificato di agibilità
Il fatto che il documento come lo conosciamo oggi sia nato nel 2013, fa probabilmente sorgere una domanda: come fare con gli immobili più datati?
Immobili costruiti prima del 1934
Per questi edifici occorre disporre di documenti che attestino l’edificazione precedente a tale data, l’assenza di documentazione non comporta problemi poiché al tempo della loro edificazione non esisteva l’obbligo.
Immobili costruiti prima del 1967
Occorre visitare gli archivi comunali per reperire la documentazione e chiedere visura degli atti abitativi. Le procedure di accesso agli atti variano da amministrazione ad amministrazione, così come variano le le modalità di conservazione dei vecchi fascicoli. Quello che è certo e comune a tutte le realtà è che per ritrovare la certificazione smarrita vi sarà utile conoscere gli estremi di deposito e di rilascio dell’immobile, sapere chi era il proprietario o il costruttore al momento del rilascio della documentazione ed effettuare la richiesta in copia per ottenere l’acquisizione del documento.
La SCA ossia la segnalazione certificata di agibilità
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Comune dove si trova l’immobile a seguito della certificazione redatta dall’architetto, geometra o ingegnere che ha curato i lavori e che garantisce il rispetto dei requisiti di legge. Il professionista deve infatti redigere la SCA ossia la segnalazione certificata di agibilità, un’autocertificazione che attesta il rispetto delle normative.
La consegna di questa segnalazione dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni a partire dal termine dei lavori, chi non rispetta queste tempistiche può incorrere in sanzioni. Queste ultime variano in base ai giorni di ritardo e vanno dai 100 euro sino ai 450 euro in caso in cui siano trascorsi 90 giorni.
Quanto costa ottenere il certificato di agibilità?
Il costo del certificato di agibilità può variare in base al professionista che lo emette e al comune in cui si trova l’immobile. Vi sono però alcuni costi fissi che possono essere di aiuto per farsi un’idea della spesa. A seconda del comune bisognerà versare i diritti di segreteria, che ammontano a un totale di circa 150 euro. Saranno poi necessarie due marche da bollo da 16 euro ciascuna, dai 400 a 4.000 euro circa per il collaudo statico e dagli 80 ai 300 euro circa per la verifica degli impianti. L’onorario del tecnico tendenzialmente è compreso tra i 150 e i 1.500 euro.
Modello di Autocertificazione di Agibilità online
Online è possibile trovare diversi modelli di autocertificazione agibilità che possono essere compilati in modo semplice e veloce. Ne descriviamo uno a titolo esemplificativo, essendo i dati richiesti comuni. Occorrerà inserire i dati personali del proprietario dell’immobile, le informazioni relative alla pratica edilizia e quelle relative al direttore dei lavori. Il professionista dovrà barrare la casella in cui si specifica che l’immobile rispetta la normativa e che è quindi agibile. Il documento infine dovrà essere firmato sia dal proprietario sia dal direttore dei lavori. Il dichiarante, in base a quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000, si assume la responsabilità del contenuto dell’autocertificazione. La Pubblica Amministrazione ha la possibilità di fare verifiche e, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, il dichiarante potrà incorrere in sanzioni.
Certificato di agibilità e conformità urbanistica: le differenze
Un punto controverso e che merita una certa attenzione quando si effettuano dei lavori nella propria abitazione riguarda la differenza tra il certificato di agibilità e la conformità urbanistica.
Una recente sentenza del Tar (TAR. Toscana 11/03/2019, n. 348) ha dichiarato che esiste una sostanziale differenza tra agibilità e conformità urbanistica. Nello specifico la sentenza afferma che il certificato di agibilità ha la funzione di accertare la sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
A questo tipo di certificazione non compete quindi lo stabilire se siano state rispettate le normativi di competenza del titolo edilizio.
Secondo questa sentenza quindi è possibile che un’immobile sia agibile e al tempo stesso difforme dal progetto approvato e di conseguenza sanzionabile.
Certificato di agibilità, come richiederlo e costi d’affrontare
La richiesta di rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata al Comune di residenza, presso lo sportello unico dell’edilizia, presentando la seguente documentazione:
- Ricevuta della domanda di accatastamento dell’edificio
- Dichiarazione in cui si attestano la salubrità e la prosciugatura degli ambienti.
- Attestato di conformità degli impianti, ad opera dello specialita responsabile dell’istallazione
- Attestato di certificazione elettrica, rilasciata dal tecnico responsabile dell’istallazione.
Il Comune fornirà una risposta entro 30 giorni. Per quanto riguarda i costi da affrontare per il ritiro del certificato, questi possono variare da Comune a Comune ma, a conti fatti, il tutto dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 € spesi per: le due marche da bollo e i costi di segreteria.
di Anna Barbetta