ACCEDERE AI BONUS EDILIZI: SOLO SE L’EDIFICIO È ESISTENTE

 

Si parla ancora di Bonus: sono molti gli interrogativi che sono stati rivolti al Ministero dell’Economia e delle Finanze per avere chiarimenti e delucidazioni sulla giusta interpretazione delle tante regole e definizioni che compongono i Bonus Edilizi 2022.

Alla interrogazione n. 5-07777 detta “Chiarimenti in merito alla definizione di edificio esistente ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali” ha così risposto il Mef.

Cosa si intende per edificio esistente?

A questa interrogazione ha risposto in commissione Finanze della Camera, il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Federico Freni, che ha fornito tutti i chiarimenti in merito alla definizione di “edificio esistente” ai fini dell’accesso ai Bonus Edilizi, come da art.119 del decreto-legge 34 del 2020 e artt. 14 e seguenti del decreto-legge n. 63 del 2013.

La legge sottolinea che gli interventi di riqualificazione o ristrutturazione agevolati con i Bonus Edilizi – Superbonus, Ecobonus e Sismabonus – sono da effettuarsi solo su edifici o unità immobiliari esistenti e non sono invece inclusi gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Una condizione che risulta coerente con lo scopo di incentivare la riqualificazione urbanistica ed energetica del patrimonio edilizio esistente e vetusto.

Per questo è fondamentale sapere come definire un edificio esistente e come provarne l’esistenza.

Quale è la definizione di edificio esistente

In materia di Urbanistica si intende edificio esistente “un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato o abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione, ma anche la sua più recente consistenza, precedente l’evento sismico o assimilato, apprezzabile compiutamente sulla base di aerofotogrammetrie o immagini satellitari di sicura veridicità”.

In pratica si tratta di un immobile o un complesso di immobili esistenti che sulla base del loro stato di degrado possono avere necessita di interventi di ristrutturazione, comportanti anche demolizioni totali o parziali, di restauro o risanamento conservativo, di manutenzione straordinaria od ordinaria.

La risposta del Mef: come definire un edificio esistente

Il MEF ha risposto all’ interrogazione n. 5-07777 comunicando che, ai fini della verifica dell’esistenza dell’immobile, il criterio di giudizio utilizzato è normalmente quello della data di iscrizione al Catasto. Solo a seguito della richiesta di accatastamento un immobile assume rilevanza fiscale e quella è la data che prova l’esistenza di un edificio.

Pertanto, essendo gli interventi agevolabili solo quelli di recupero del patrimonio edilizio, sono esclusi dalle agevolazioni tutti gli interventi qualificabili, in base alla normativa urbanistica, come nuova costruzione.

Si possono demolire e ricostruire edifici esistenti con Bonus Edilizi?

Nell’interrogazione alla Camera viene richiamato anche l’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – Il testo unico che contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia – che qualifica come interventi ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistentimediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Nota: cosa sono i Bonus edilizi

Si ricorda che i Bonus Edilizia 2022 sono stati prorogati al 2024 e includono una serie di manovre messe in gioco per riattivare il comparto edile e per portare avanti l’obiettivo di riqualificazione e consolidamento del patrimonio edilizio. Fanno parte dei Bonus Edilizi:

  • Superbonus 110%
  • Ecobonus 50-65%
  • Bonus facciate
  • Bonus ristrutturazione
  • Sismabonus
  • Bonus barriere architettoniche
  • Bonus verde
  • Bonus mobili
  • Bonus acqua potabile

Tra queste agevolazioni il Superbonus, Ecobonus e Sismabonus possono essere applicati solo in edifici definiti “esistenti”.

di Giovanna Ferraresi