PRELIMINARE DI VENDITA, QUANDO IL RECESSO PUÒ ESSERE ILLEGITTIMO?

 

In termini generali, l’articolo 1385 comma 2 del codice civile dispone che “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.

Perché il recesso sia legittimo, tuttavia, non è sufficiente un qualsiasi “inadempimento”, ma occorre verificare che questo sia stato “di non scarsa importanza” ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile. In caso di contrasto tra le parti, la valutazione spetta al giudice.

Occorrerà allora tener conto di quanto effettivamente l’inadempimento ha inciso sul rapporto contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo. (Cassazione 13/01/2012, n. 409).

In altri termini, il recesso ex articolo 1385 del codice civile non può essere esercitato a fronte di un qualsiasi inadempimento della controparte, ma solo se questo assume i contorni della “colpevolezza” e “non scarsa importanza”.

Inadempimento non di scarsa importanza

Come anticipato poco sopra, per esercitare il recesso, l’inadempimento deve essere “di non scarsa importanza”.

L’indagine da compiersi per controllare il corretto utilizzo del diritto al recesso va effettuata in base agli stessi criteri adottati nel caso di risoluzione per inadempimento ex articolo 1455 del codice civile. Occorre quindi una valutazione comparativa del comportamento di entrambe le parti in relazione al contratto, in modo da stabilire chi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l’interesse dell’altro al mantenimento del contratto.

Facciamo un esempio, prendendo in esame un caso affrontato dalla Tribunale di Foggia con ordinanza del 1 dicembre 2014.

A fronte di un preliminare di compravendita con prezzo concordato di euro 83.000, la parte promissaria acquirente aveva versato nel termine stabilito la somma di 77.000 euro. Il che aveva portato la controparte a richiedere il recesso del preliminare per inadempimento.

In questo caso, il tribunale ha qualificato l’inadempimento di “scarsa importanza”, avendo la stessa versato quasi per intero la somma pattuita. Di conseguenza, in Tribunale di Foggia ha ritenuto fondata l’esistenza del diritto invocato a sostegno della domanda di sequestro, attesa la probabile illegittimità del recesso esercitato dal promissario venditore, a fronte dell’inadempimento di scarsa importanza della controparte.

di Giuseppe Donato Nuzzo